Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e  presso
la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella  riunione  del  17
settembre 2010, ricorrente; 
    Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta
Regionale in carica, con sede in L'Aquila, via Leonardo da  Vinci  n.
6, intimata, per la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 6, comma 2, della legge regionale della Regione Abruzzo, n.
31 del 29 luglio 2010 pubblicata nel BUR della Regione Abruzzo n.  50
del 30 luglio 2010, recante  «Norme  regionali  contenenti  la  prima
attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006  n.  152  (Norme  in
materia ambientale)» - per violazione dell'art. 117,  secondo  comma,
lett. s), Cost. 
 
                              F a t t o 
 
    La Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale n.  31/2010  per
la prima attuazione del decreto legislativo  n.  152/2006  contenente
norme in materia ambientale. 
    In particolare, il Capo  I  fornisce  la  definizione  di  «acque
reflue  domestiche»,  «acque  reflue  industriali»,   «acque   reflue
urbane»,    «agglomerato»,    «rete    fogniaria»,     «insediamento»
«installazione o edificio isolato». 
    Il  Capo  II  disciplina  le  acque  reflue   assimilabili   alle
domestiche,  definendo  le  categorie  di  acque  assimilabili   alle
domestiche e prevedendo le autorizzazioni  per  lo  scarico  in  rete
fognaria e per lo scarico  sul  suolo,  su  strati  superficiali  del
sottosuolo o in corpi idrici superficiali. 
    Il Capo III stabilisce i  limiti  e  gli  indirizzi  tecnici  per
scarichi di acque reflue urbane provenienti  da  agglomerati  con  un
numero di abitanti  equivalenti  (A.E)  inferiore  a  duemila  e  per
scarichi di acque reflue domestiche assimilabili. 
    Il Capo IV reca norme riguardanti gli scarichi di  reti  fognarie
a forte fluttuazione  stagionale.  Al  riguardo  viene   fornita   la
definizione di  «forte  fluttuazione  stagionale»  e  di  «variazione
stagionale» e sono previste prescrizioni generali.  Inoltre,  vengono
dettate  norme  di  adeguamento   degli   impianti   di   depurazione
relativamente ai nuovi impianti e agli impianti gia' esistenti. 
    Il Capo V disciplina le acque  meteoriche  di  dilavamento  e  le
acque di prima pioggia. Al tal riguardo,  la  legge  disciplina,  tra
l'altro, gli scarichi di acque meteoriche di aree non  a  rischio  di
dilavamento  di  sostanze  pericolose  o  di  sostanze   che   creano
pregiudizio per il raggiungimento degli  obiettivi  di  qualita'  dei
corpi idrici, e gli scarichi derivanti da reti fognarie separate e da
altre condotte separate. 
    Inoltre, disciplina le acque di prima pioggia e  di  lavaggio  di
aree esterne a rischio di dilavamento di  sostanze  pericolose  o  di
sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi
di qualita' dei corpi idrici. 
    Il Capo VI contiene norme sulla approvazione dei  progetti  degli
impianti di depurazione delle acque reflue  urbane.  In  particolare,
definisce l'ambito di applicazione delle norme e disciplina  le  fasi
autorizzative,  la  documentazione  da  produrre   relativamente   ai
progetti,  e  contiene  disposizioni   riguardanti   la   trasparenza
l'informazione pubblica. 
    Il Capo VII prevede norme riguardanti classificazione delle acque
superficiali ad uso potabile. 
    Infine, il Capo VIII contiene norme di  carattere  finanziaria  e
transitorio, e stabilisce la data di entrata in  vigore  della  legge
pubblicazione nella Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 
    Per. quanto interessa in questa sede, si  rileva  che  l'art.  6,
comma 2, di tale legge dispone che  «in  caso  di  fognature  in  cui
recapitano acque reflue industriali, lo  scarico  finale  rispetta  i
limiti della tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza  del  decreto
legislativo n. 152/2006, per i parametri della Tabella 5 dello stesso
allegato» (grassetto nostro). 
      
    Tale norma e' incostituzionale per le seguenti considerazioni di 
 
                            D i r i t t o 
 
    Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.; in  relazione
all'art. 101 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed alle norme  tecniche
contenute nella Tabella 3 dell'Allegato  5  alla  Parte  Terza  dello
stesso d.lgs. 
    La chiara  dizione  letterale  della  norma  regionale  censurata
induce ad affermare che lo scarico  finale  delle  fognature  in  cui
recapitano anche acque reflue industriali, deve rispettare limiti  di
emissione stabiliti dalla Tabella dell'Allegato 5  alla  Parte  Terza
del d. lgs. n. 152/06,  limitatamente  ai  parametri  indicati  nella
successiva  tabella  5  (e,  percio',  limitatamente  alle   sostanze
indicate nella predetta tabella,  quali  l'arsenico,  il  cadmio,  il
cromo totale, ecc.). 
    Ne consegue che nessun limite e' previsto dalla  legge  regionale
per i parametri inclusi nella tabella 3 e diversi da quelli  indicati
nella suddetta tabella 5 (quali, a titolo meramente  esemplificativo,
il BOD5, il COD, ecc.). 
    In tal modo la legge regionale  si  discosta  dalle  disposizioni
contenute nella legge statale di riferimento, secondo cui la  tabella
dell'Allegato 5 stabilisce  limiti  massimi  di  emissione  in  acque
superficiali e in fognature per tutti i  parametri  ivi  considerati,
senza eccezione alcuna. 
    La legge  regionale  si  espone  pertanto  al  dedotto  vizio  di
incostituzionalita' perche' introduce una inammissibile  deroga  alla
disciplina statale sugli scarichi di  acque  reflue,  che  appartiene
alla materia della tutela dell'ambiente dell'ecosistema,  rientrante,
ai sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,  lett.  s),  Cost.,  nella
competenza legislativa esclusiva dello Stato.